Art. 6.
(Formazione iniziale e permanente dei docenti).

      1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure necessarie ad includere, nei programmi di formazione iniziale e permanente degli insegnanti, una formazione specifica in materia di parità tra uomo e donna al fine di promuovere l'educazione al rispetto dei diritti, la prevenzione dei conflitti, l'individuazione tempestiva delle violenze nell'ambito familiare, sulle donne e sui bambini, la corresponsabilità in ambito domestico.
      2. Nelle facoltà universitarie sono istituiti corsi di laurea, corsi di specializzazione e master che prevedono programmi improntati ai principi di cui al comma 1.

 

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